Cass. civ. Sez. II, 31-01-2008, n. 2304
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
elettivamente domiciliata in ROMA presso lo studio dell’avvocato che la difende, giusta delega in
atti;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore; SERIT oggi GESTLINE S.P.A., in
persona del legale rappresentante pro tempore;
intimati
avverso la sentenza n. 12381/03 del Giudice di pace di NAPOLI, depositata il 25/02/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/07 dal Consigliere D
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Doche ha concluso per l’accoglimento
del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 10.12.02 P.C. proponeva opposizione alla cartella di pagamento n.
(OMISSIS) emessa dalla SE.RI.T di Napoli, a seguito di tre verbali di infrazione al C.d.S., accertate
dai VV.U. di Napoli ((OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)), asserendo di non aver ricevuto le
relative contestazioni nè la notifica dei relativi verbali.
Il Comune impositore, costituitosi, depositava tre avvisi di ricevimento di notifica a mezzo posta,
recanti, il primo, la firma di ricezione ” A.” e gli altri due la firma di ricezione ” A. A. portiere”.
Il Giudice di pace di Napoli con sentenza n. 12381 – 03 rigettava l’opposizione e compensava le
spese di lite, rilevando che non emergeva dagli atti l’illegittimità della relativa pretesa
sanzionatoria, bensì la legittimità della stessa, sulla scorta della documentazione prodotta
dall’Amministrazione.
Per la cassazione della decisione ricorre la predetta P. esponendo un solo motivo: violazione
della L. n. 689 del 1981, art. 14, u.c., e L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 3, e art. 139 c.p.c., comma
3, deducendo che la notifica, effettuata nelle mani del portiere è affetta da nullità “là dove non
risulti certificata la previa, va na ricerca delle altre persone abilitate alla consegna in assenza del
destinatario”.
Il ricorso è fondato. Ben vero, la notifica al portiere è disciplinata dall’art. 139 c.p.c., per ciò che
attiene alla notificazione da effettuarsi a mani del destinatario, persona fisica, e dalla L. n. 890 del
1982, art. 7, per quanto riguarda la notifica a mezzo posta.
L’art. 160 c.p.c., dispone che la notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la
persona alla quale deve essere consegnata la copia o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è
fatta o sulla data.
La successione preferenziale delle persone alle quali, in virtù dell’art. 139 c.p.c., commi 2 e 3, può essere consegnata in caso di assenza del destinatario la copia dell’atto da notificare, è tassativa e da tale principio deriva la nullità della notificazione se nella relata di notifica non è specificamente indicata la ragione per la quale l’atto non è stato consegnato al destinatario a mani proprie o ad alcuna delle persone che nell’ordine tassativo precedono quella che viene indicata come consegnataria nella relazione di notifica.
La notificazione effettuata al portiere dello stabile del destinatario è nulla qualora l’ufficiale
giudiziario si limiti a dare atto della precaria assenza del destinatario senza certificare l’avvenuta
ricerca delle ulteriori persone abilitate a ricevere l’atto salvo che le parole usate dall’incaricato alla
notifica lascino intendere il mancato rinvenimento nel luogo della notifica di ogni altra persona
abilitata a ricevere l’atto in luogo del destinatario.
Tale principio ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità è stato confermato dalle
Sezioni Unite della Cassazione anche per la notificazione a mezzo di servizio postale (Cass. Sez.
Un. n, 1097/2000; Sez. Un. 6214/2005).
Orbene, nel caso in esame, il difetto di certificazione, nella relata di notifica, delle dovute ricerche
di altre persone abilitate a ricevere l’atto, in assenza del destinatario, risulta avidente dall’esame dei
relativi avvisi di ricevimento, in quanto due di essi recano la sola annotazione ” A.A., portiere” e
l’altra solo ” A.”.
L’assenza dell’intimato esime dell’obbligo di statuizione sulle spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;nulla spese.Così deciso in Roma il 25 settembre 2007.Depositato in Cancelleria il
31 gennaio 2008
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